I recentissimi fatti di cronaca¹ hanno riportato alla luce le questioni della prevenzione incendi e della gestione emergenze a bordo di autobus, scuolabus e simili; da un lato questo ci fa riflettere sullo stato di manutenzione in cui si trovano molti mezzi di trasporto, soprattutto pubblici, dall’altro si evidenzia ancor più marcatamente l’importanza di avere in dotazione degli idonei mezzi di estinzione e che questi siano mantenuti in perfetta efficienza. Inoltre meriterebbe un approfondimento il discorso sulla preparazione degli autisti a gestire emergenze di questo tipo, ma non è questo l’argomento su cui mi voglio soffermare, piuttosto su quali siano le attrezzature idonee che tutti gli autisti devono avere a bordo a portata di mano per fronteggiare un’emergenza incendio; partiamo dall’inizio cioè dal D.M. 18 Aprile 1977 che, tra le varie cose, stabiliva che a bordo di autobus, scuolabus ed ogni altro veicolo adibito al trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, fossero presenti idonei mezzi di estinzione, in particolare:
Inutile dire che in tutti questi anni, questa particolare richiesta del decreto praticamente non è MAI stata fatta rispettare! Infatti era perfettamente “normale” trovare a bordo di un qualsiasi autobus esclusivamente estintori a polvere… A distanza di 40 anni però al Ministero evidentemente si accorgono che qualcosa non torna ed il 14 Novembre 2017 i Vigili del Fuoco, in risposta ufficiale ad un quesito, riportano una serie di chiarimenti² in merito che saranno poi integrati nella Circolare del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Interno del 23 Marzo 2018.
Al di là delle mie considerazioni personali sul modo di applicare le norme nel Bel Paese, c’è da dire che la circolare è scritta bene e non lascia spazio ad alcun dubbio sul perché gli estintori a polvere non possano considerarsi equivalenti a quelli richiesti dal D.M. 18 Aprile 1977:
Estratto della circolare
Per effetto dell’approvazione del D.M. del 07/01/2005 (norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio), da molti anni, la prassi ed il mercato hanno ritenuto che i tipi di estintori citati potessero essere sostituiti da estintori a polvere di pari capacita estinguente, basando tale convinzione sull’effettiva equivalenza del potere estinguente tra tutti gli estintori indicati e quelli a polvere.
Sul tema, tuttavia, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, alla quale è stato chiesto di esprimere un parere in merito, ha precisato che per stabilire l’efficienza equivalente di un estintore non devono essere considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l’azionamento dell’estintore potrebbe comportare sugli occupanti. Il punto 5.5.8, del Decreto del 1977, infatti, afferma che devono essere esclusi tutti gli estintori, ancorché approvati dal Ministero dell’Interno, che possano, all’atto dell’impiego su veicoli, sviluppare gas velenosi.
In relazione agli estintori che utilizzano, quale agente estinguente, la polvere, pur escludendo rischi di tossicità, appare di tutta evidenza che l’eventuale impiego di un estintore di questo tipo, all’interno di uno spazio molto ristretto in cui possono essere presenti molte persone, quale quello che caratterizza l’abitacolo di un autobus, per la dispersione di polveri molto sottili, può produrre effetti di irritazione degli occhi e delle mucose, soprattutto su persone anziane o su bambini.
Pertanto, tenuto conto che la previsione d’impiego degli estintori è costituita dall’attacco di un principio di incendio nell’abitacolo del veicolo destinato al trasporto di persone, devono ritenersi non idonei gli estintori che utilizzino, quale agente estinguente, la polvere.
È chiaro pertanto il rischio di creare agli occupanti dell’autobus gravi difficoltà respiratorie, con conseguenti reazioni inconsulte dettate dal panico, qualora si intervenisse per spegnere un principio di incendio all’interno dell’abitacolo con un estintore a polvere. Diventa quindi indispensabile capire quali estintori possano essere considerati equivalenti a quelli prescritti dal Decreto del 1977; in merito la circolare specifica che:
Considerando però il contesto in cui possono essere utilizzati, nella circolare si segnala come sia “in ogni caso preferibile optare per l’utilizzo di estintori a base d’acqua piuttosto che a neve carbonica o ad anidride carbonica, per la relativa facilita d’impiego e la minore pericolosità in caso di esposizione dell’estintore ad alte temperature che caratterizza i primi rispetto ai secondi.”
Ma quindi quali sono ora i tempi per adeguarsi ad una norma del 1977 (sigh!)? A riguardo la circolare stabilisce che:
Infine, dal momento che è totalmente inutile possedere degli estintori se poi questi non funzionano, nella circolare viene ribadita l’importanza di mantenerli in efficienza³.
Concludendo, vorrei lasciare un po’ di spazio ad alcune riflessioni riguardanti invece la scelta delle dotazioni antincendio nei luoghi di lavoro:
Dovendo tener conto anche delle conseguenze che la polvere potrebbe avere nei confronti delle persone presenti a qualunque titolo nell’ambiente di lavoro (addetti antincendio compresi), non mi sembra così azzardato affermare che nella maggioranza dei casi gli estintori a polvere debbano ritenersi non idonei.
Provate solo ad immaginare di dover usare un estintore a polvere in un qualunque esercizio pubblico (bar, ristoranti, negozi, locali di pubblico spettacolo…) o, peggio ancora, in un ospedale… Il solo pensiero fa venire i brividi!
Note