La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia con nota Prot. n. 9332 del 14 Aprile 2020 ha espresso un parere importante circa l’uso della videoconferenza per la formazione dei lavoratori sulla sicurezza.
Per prima cosa è bene definire cosa si intende per videoconferenza (streaming sincrono): “[…] è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.”
Tale modalità permette la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti ed è stata pertanto equiparata tutti gli effetti alla presenza fisica in aula.
I corsi devono perciò essere organizzati stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e la nostra piattaforma GoToTraining consente il tracciamento degli utenti ed il loro comportamento durante la sessione come previsto dalla normativa.
Come si legge chiaramente nella nota è possibile procedere con queste modalità solo ed esclusivamente per lezioni teoriche, restano pertanto tuttora vietate le sessioni di addestramento relative ad esempio ai corsi di antincendio, primo soccorso, carrelli elevatori, ecc.