Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge del 4 Maggio 2023, n. 48 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.”
Il Decreto apporta inoltre alcune modifiche sostanziali al D. Lgs. 81/08, il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; al Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”, troviamo alcune importanti novità, tra cui:
- Modifica all’art. 18 del D. Lgs. 81/08, obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente: nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28. Si tratta di una novità rilevante in quanto estende l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal Testo Unico, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
- Modifica all’art. 25 del D. Lgs. 81/08, obblighi del Medico Competente:
- In occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore. Il medico ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all’azienda l’originale che verrà conservata per almeno 10 anni. La conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale. L’esposizione a cancerogeni comporta l’invio della cartella all’INAIL, che in questo caso va conservata per almeno 40 anni, e l’informativa al lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la cessazione dell’esposizione.
- In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. La novità della scelta del sostituto da parte dello stesso Medico Competente è significativa posto che in precedenza il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con Interpello n. 25/I/0001768 del 23/02/2006 aveva in precedenza chiarito che il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi, ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora non è più così. Il sostituto lo sceglie il medico competente.
In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
- Modifica all’art. 73 del D. Lgs. 81/08: Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Un’altra novità di particolare rilievo in quanto stabilisce che, anche il Datore di Lavoro, avrà l’obbligo di essere formato ed addestrato all’utilizzo delle attrezzature di lavoro quali ad esempio carrelli elevatori, piattaforme aeree, gru, ecc.
Per maggiori dettagli e per tutte le altre modifiche al Testo Unico rimandiamo alla lettura completa del decreto.