In data 11 Agosto 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 26 Luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
Il Decreto entra in vigore dal 9 novembre 2022 (a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) e prevede un termine di adeguamento di 5 anni (entro il 9 novembre 2027).Le norme tecniche di cui all’allegato 1 del Decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
In base all’art. 5 il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
Dal momento che nel D.P.R. 151/11 non esiste l’attività specifica per lo stoccaggio e trattamento dei rifiuti, la lett. b) di cui sopra si applica ai centri che già rientravano tra le attività soggette (ad esempio attività n. 34, 44 o 70). Premesso ciò, si fa fatica a capire il perché sia stata pubblicata una RTV per un’attività non soggetta ai controlli dei VVF, ma dalle voci che girano è probabile che nei prossimi mesi verrà modificato il D.P.R. 151/11 aggiungendo l’attività 81: “Stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio ed operazioni di trattamento di rifiuti, come definiti dall’art. 183 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., di superficie lorda complessiva superiore a 3.000 m² o al chiuso di superficie superiore a 1.000 m² e con presenza di materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 Kg; sono esclusi i rifiuti incombustibili e quelli derivanti dal ciclo di lavorazione di attività ricomprese nei punti precedenti”. Ad ogni modo, alla data odierna, si tratta di mere supposizioni che perpetuano l’eterno dubbio se sia nato prima l’uovo o la gallina…