Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.
Una delle importanti novità introdotte dal decreto riguarda la qualifica del Tecnico Manutentore Antincendio che dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II del decreto stesso.
Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono definite ed articolate in termini di generalità, docenti, contenuti minimi della formazione, valutazione dei requisiti e procedure amministrative. La qualificazione verrà rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed avrà valenza nazionale.
Al termine del percorso di formazione, diversificato per ogni tipo di impianto o sistema antincendio, il Tecnico Manutentore qualificato dovrà essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4 dell’Allegato II.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto, 25 settembre 2022, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni saranno esonerati dalla frequenza del corso e potranno richiedere di essere sottoposti solo alla valutazione.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilascerà l’attestazione di Tecnico Manutentore qualificato a seguito del superamento dell’esame.
Oltre a ciò, al fine di mantenere la qualifica, Il Tecnico Manutentore dovrà mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.