In data 29 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.
Nel Decreto viene richiamato come le regole di prevenzione incendi, quando applicabili, sono il criterio di riferimento per la relazione ed esercizio della sicurezza antincendio anche per quei luoghi non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, ma per le quali la regola risulta applicabile.
Vengono definite le attività a basso rischio come attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
Nella valutazione del rischio di incendio si dovrà tenere conto del contesto ambientale (accessibilità, viabilità, ecc.), dei beni esposti al rischio di incendio, delle conseguenze sugli occupanti, del carico di incendio e del rischio di formazione di atmosfere esplosive. Le attività aperte al pubblico con occupazione superiore alle 25 persone dovranno avere porte di emergenza che si aprono nel verso dell’esodo e dotate di maniglione antipanico conforme alla UNI EN 1125 (l’affollamento di ogni singolo locale è determinato dal prodotto tra la superficie lorda e 0,7). I percorsi di esodo dovranno avere larghezza minima di 90cm che può scendere a 80cm nei varchi, 70cm nei locali con affollamento inferiore a 10 persone e 60cm nei locali in cui è prevista esclusivamente la presenza di personale specificamente formato.
Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.
Gli estintori devono avere capacità estinguente non inferiore a 13A e carica minima di 6 kg o lt e in presenza di liquidi infiammabili o solidi liquefattibili (es. cerca, paraffina, plastica liquefacilbile, ecc.), ogni estintore deve avere capacità pari ad almeno 89B. Nei luoghi di lavoro al chiuso è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua; viene ribadito infatti che l’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza, inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.
In prossimità di impianti o apparecchiature elettriche devono essere installati estintori idonei.
In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio dovranno essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ecc.).
Gli estintori dovranno essere installati:
Infine si specifica che, se dalla valutazione del rischio ne scaturisse la necessità, sarà obbligatorio provvedere:
Di tutto questo si dovrà tenerne conto nella redazione del piano di emergenza ed evacuazione.
Rimandiamo alla lettura completa del decreto per maggiori ragguagli.